1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del prodotto gastronomico denominato «tortello di zucca», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di «cucine» locali costituenti laboratori d'arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie e nei ristoranti.
2. Il «tortello di zucca» è un prodotto del patrimonio gastronomico della provincia di Mantova, le cui origini risalgono all'antica tradizione dell'arte culinaria.
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Mantova, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela del «tortello di zucca», di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;
b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Mantova, di cui uno quale rappresentante della provincia e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, della cultura, dell'arte e delle espressioni musicali;
c) un rappresentante del comune di Mantova, designato dal sindaco;
d) un rappresentante della sezione provinciale di Mantova dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
e) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi mantovani di categoria.
3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione del «tortello di zucca» a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.
1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del «tortello di zucca», provvede alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella provincia di Mantova e nelle province limitrofe, anche al fine di far emergere e valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli esistenti circuiti di promozione turistica tradizionale.
2. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie prime per la preparazione del «tortello di zucca», della loro provenienza, delle relative dosi e delle modalità di presentazione finale, nonché norme per la tutela dei consumatori.
a) l'istituzione di una mostra, da tenere ogni anno a cura della provincia di Mantova, finalizzata a consentire l'incontro e lo scambio di esperienze dei ristoratori, provenienti dall'Italia e dai Paesi esteri, e incentrata sul tema del «tortello di zucca». La mostra è articolata in una serie di laboratori pratici nei quali si procede alla preparazione e alla successiva degustazione da parte del pubblico dei «tortelli di zucca», al fine di promuoverne il consumo e la diffusione;
b) la realizzazione di apposite campagne di educazione del gusto e di informazione sul patrimonio gastronomico tradizionale, rivolte ai consumatori e, in particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle giovani coppie.
1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 5.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.